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da "Dania"  - Mercoledì 21 Agosto 2002

Legge n.144

LA SCUOLA; LA FORMAZIONE

 Pare sia rimasta delusa Letizia Moratti, Ministro della Pubblica Istruzione, benché a Rimini, ospite di Comunione e Liberazione, abbia saputo assicurare che l’apertura dell’anno scolastico sarà regolare e che la riforma della scuola ci sarà.

Delusa, dicevo, perché il Consiglio dei Ministri, per la riforma destinata, fra l’altro, ad anticipare a due anni e mezzo l’entrata dei bimbi alla scuola materna e a cinque e mezzo alle elementari, le ha accordato una sperimentazione ridotta a pochi istituti, mentre lei sperava di poter iniziare su un 15 o 20% delle scuole.

 

Che dire di quest’idea di anticipare l’entrata dell’infanzia nella scuola e di conseguenza nel vortice degli orari, dell’obbligo di frequenza, dell’impegno, in poche parole, nel frenetico gorgo dell’uomo moderno?

 

Certo una grande responsabilità, della quale Letizia Moratti pare esserne cosciente se, sempre a Rimini, ribadisce: “Le preoccupazioni devono essere fugate perché per la sperimentazione saranno ascoltate le famiglie, le parti sociali e tutti i protagonisti della scuola”

 

Lasciamo allora che pedagoghi, psicologi ed esperti del mondo dell’infanzia, che vogliamo dotati di grande buon senso oltre che di sapere, valutino bene, coi risultati della sperimentazione, ogni aspetto del problema, sempre tenendo in primo piano il benessere  del bambino.

(del resto quest’idea è già stata precedentemente adottata da tanti genitori, che aggiravano gli ostacoli iscrivendo i bambini ad una scuola privata per poi dirottarli, previo esame di ammissione, alla IIa elementare della scuola pubblica)

 

Ma non è tanto sull’età più idonea all’entrata nel mondo scolastico l’argomento su cui desidero soffermarmi, bensì su quello opposto, cioè di quando, a quale età, i ragazzi possano ritenere d’aver completamente espletato l’obbligo scolastico.

 

Secondo i dati di un’indagine Isfol,(Ente Pubblico di ricerca scientifica che opera in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Regioni, Parti Sociali, altre Amministrazioni dello Stato, Unione Europea ed Organismi Internazionali per lo sviluppo della Formazione Professionale) solo il 14% dei giovani, il 21% delle famiglie ed il 32% dei docenti sa che non si può smettere di studiare prima dei diciotto anni.

 

E chi è informato che  “ è stato istituito dall’articolo 68 della legge 144/99 l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, per garantire un adeguato livello di istruzione a quei ragazzi che, compiuti i quindici anni  scelgono di non continuare le scuole” ?

 

Sempre secondo i dati Isfol: non lo sanno 21 insegnanti su 100;  non lo sa il 55% degli studenti e neppure il 43% delle famiglie.

 

L’obbligo formativo può essere assolto nell’istruzione professionale regionale, nell’apprendistato o in percorsi integrati scolastici e professionali.

 

Alla fine di ogni anno, sono le scuole a dover comunicare gli elenchi dei giovani soggetti all’obbligo ai Centri per l’impiego, i quali, a loro volta organizzano le attività di orientamento, tutoraggio e formazione.

 

Il divario Nord Sud viene messo in luce ancora una volta: dai dati Isfol risulta che al Sud sono stati attivati il 47% dei servizi relativi all’obbligo formativo, contro il 77,6% del Nord-Ovest, il 66,1% del Nord-Est ed il 74,8% del Centro.

 

Frequentare è un obbligo, ma anche un diritto che non potrà che avvantaggiare i ragazzi, oltre che sul piano culturale, anche sul piano di preparazione ad una attività lavorativa.

 

La mancanza d’informazione è un diritto negato.

Dania

 

(dati indagine Isfol tratti da Il Sole 24 Ore di giovedì 1 agosto N. 208, pag. 12 –articolo Formazione, divario Nord-Sud)  

Legge n.144


ATTENZIONE: QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITÀ (segnalato da Dania)  

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Legge n. 144

Roma, 17 maggio 1999

 

 

Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

 (Omissis)

  

Art. 68

(Obbligo di frequenza di attività formative)

 

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato.

 

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono credito per il passaggio da un sistema all'altro.

 

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

 

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 (Omissis)


ATTENZIONE: QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITÀ (segnalato da Dania)

VISTO l'art. 68 della Legge 17.5.1999, n. 144;

VISTO il DPR 12.7.2000 n. 257, concernente il Regolamento sull'obbligo di frequenza di attività formative;

VISTO l'Accordo sancito il 2.3.2000 dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Comuni e Comunità montane, con il quale sono stati disciplinati i compiti e le funzioni per l'attuazione dell'obbligo formativo;

VISTA la C.M. n. 4210 del 24.11.2000 , con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha fornito le linee guida e le indicazioni operative per la programmazione e la realizzazione nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado di attività di formazione utili ad orientare adeguatamente le scelte operate dagli studenti nell'ambito del percorso di formazione;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero, con nota prot. N. 2956 del 29.10.1001 ha stanziato a favore degli Uffici Scolastici provinciali della Regione Puglia risorse finanziarie per un importo complessivo pari a £ 8.383.830.000, per la Progettazione di attività inerenti l'obbligo formativo;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla ripartizione dell'intera somma assegnata sulla base dei criteri qui di seguito specificati: 1) £ 5.000.000.000 come quota di finanziamento della terza area degli istituti professionali; 2) £ 101.514.900quota perequativa a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale pari al 3% di £ 3.383.830.000; 3) £ 984.694.530 pari al 30% della somma residua, a favore di tutti gli Istituti di Istruzione di II grado, in proporzione al numero degli alunni di I e II anno iscritti nel corrente anno scolastico; 4) £ 2.297.620.570 pari al 70%, a favore degli Istituti tecnici, professionali ed artistici (in considerazione del tasso più elevato di abbandono del sistema scolastico), in proporzione al numero degli alunni di I e II anno iscritti nel corrente anno scolastico;

SENTITE le OO.SS. del Comparto Scuola;

 D E C R E T A

 Art. 1 - Il finanziamento dl £ 8.383.830.000 -A.F. 2001 cap. 1250- assegnato per le attività inerenti l'obbligo formativo previsto dall'art. 68 della legge 144/99 è ripartito tra gli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Puglia secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Le scuole autonome dovranno concorrere con gli altri soggetti del territorio a progettare e realizzare attività di informazione e di orientamento per sostenere i giovani a scegliere i percorsi, anche integrati con la formazione professionale e il lavoro, più rispondenti alle loro potenzialità e attitudini. In proposito, si richiamano gli artt. 3 e 4 del DPR n. 257/2000 - Regolamento attuativo dell'art. 68 soprarichiamato, che sottolineano la necessità di azioni concertate tra i responsabili dell'amministrazione scolastica periferica, le Regioni e gli Enti Locali per promuovere e facilitare la collaborazione tra le scuole, le altre agenzie e i servizi che operano sul territorio, in particolare con la formazione professionale e con i servizi per l'impiego. L'obiettivo dovrà essere quello di contenere la dispersione scolastica anche attraverso il rientro dei giovani con insufficienti livelli di scolarizzazione attraverso l'offerta di percorsi individuali di crescita culturale e professionale. In proposito si rimanda agli artt. 6 e 7 del citato regolamento sull'obbligo formativo, che prevedono la possibilità sia di transitare, con l'introduzione delle "passerelle" , tra sistemi scolastici e formativi sia la possibilità di progettare percorsi individualizzati, flessibili e integrati.

Art.3 - I Dirigenti Scolastici delle scuole d'istruzione secondaria di 2° grado, destinatari dei fondi in questione, si attiveranno per estendere la partecipazione alle attività formative a quei giovani di 15 e 16 anni frequentanti le scuole medie di 1° grado del territorio di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Fiori

Destinatari

Ai Provveditori agli studi della Regione Puglia

LORO SEDI

 

Ai Dirigenti Scolastici di 2° grado

della Regione Puglia

LORO SEDI

 

e, p.c.

Al Dirigente dell'Ufficio IV - SEDE

 

Alle OO.SS. Comparto Scuola - LORO SEDI

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