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  Informazioni a cura di "UIL Veglie" - Mercoledì 27 Ottobre 2010

 

UILVEGLIE

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Sede di Veglie

Via Santo Spirito, 33

tel. 0832/969686

 

UILINFORMA
PENSIONI - INDENNITA’

 

PENSIONE DI ANZIANITA’ E DI VECCHIAIA

L’uscita dal lavoro diventa scorrevole.

Per i lavoratori che perfezionano i requisiti di età e/o contribuzione a partire dal 1 gennaio 2011 si applicano le nuove finestre cosiddette a “scorrimento” con l’accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, con un’attesa fissa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi, “parasubordinati” e per l’accesso alla pensione in totalizzazione.

 

- L’INVALIDITA’ CIVILE

Invariati i requisiti per ottenere l’assegno mensile di assistenza e l’indennità di accompagnamento.

E’ stata confermata, ai fini del conseguimento dell’assegno mensile di assistenza, la percentuale minima di invalidità pari o superiore al 74%, senza l’innalzamento previsto all’85%.

Rimangono inalterati i requisiti per la concessione dell’indennità di accompagnamento.


L’assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa agli invalidi civili parziali (invalidità pari o superiore al 74%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni che abbiamo un reddito personale non superiore al limite di legge stabilito annualmente.


L’importo mensile dell’assegno è di € 256,95 e il limite di reddito personale è di 4.408,95.


L’indennità di accompagnamento è la provvidenza economica concessa agli invalidi riconosciuti totalmente inabili (invalidità al 100%) che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età.


A differenza delle altre provvidenze economiche concesse agli invalidi civili, questa non è soggetta a limite di reddito annuo personale e non ha limiti di età, quindi può essere erogata indipendentemente a tutti i cittadini anche se non si trovano in condizione di bisogno economico.

 

L’importo mensile della provvidenza è di € 480,47.

 

- CONTINUANO LE VERIFICHE STRAORDINARIE SULLE INVALIDITA’ CIVILI

600mila nel triennio 2010-2012
Il “piano straordinario di verifiche sulle invalidità civili” prevede 600milaverifiche che questa volta l’Inps effettuerà nel triennio 2010-2012.

Rientrano nel piano di verifica per l’anno 2010 i titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione, di età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, e i titolari di assegno mensile di assistenza, di età compresa tra i 45 e 60 anni compiuti. In entrambe le circostanze la provvidenza economica deve essere stata riconosciuta prima del 1 aprile 2007.

 

L’invio delle prime 100mila lettere raccomandate è iniziato nel mese di luglio. A differenza dello scorso anno, le comunicazioni non contengono la data di convocazione a visita medica, ma la richiesta di trasmissione della documentazione relativa allo stato invalidante che ha dato luogo alla prestazione economica.

L’interessato ha 15 giorni di tempo per trasmettere all’Inps la certificazione in suo possesso, che può essere un verbale di accertamento, eventuali certificazioni, cartelle cliniche, esami diagnostici ecc.- Questo nuovo sistema è stato predisposto per esaminare le posizioni senza ricorrere ad una visita diretta e per esonerare dal controllo eventuali soggetti che per legge sono esclusi da qualsiasi visita e/o verifiche di controllo (DM 2 agosto 2007).

La visita diretta da parte dell’Inps avverrà in caso di mancata consegna della documentazione sanitaria richiesta, oppure nel caso in cui la documentazione pervenuta all’istituto non sia sufficiente per effettuare la valutazione.

Ricordiamo che l’Inps ha predisposto la sospensione delle prestazioni in materia di invalidità civile per coloro che risultano assenti a visita senza aver fornito un giustificato motivo. Gli interessati saranno informati della circostanza con lettera inviata dall’Inps a domicilio.

- CO. CO. CO. E RENDITA VITALIZIA

E’ possibile il riscatto dei contributi per i lavoratori parasubordinati in caso di omesso versamento da parte del committente. Lo spiega la circolare Inps n. 101/2010.

Anche i CO.CO.CO., gli associati in partecipazione e i lavoratori autonomi occasionali (ma non i professionisti senza cassa) possono richiedere il riscatto dei periodi contributivi per i quali il committente non abbia versato i contributi ricavandone una rendita vitalizia, fatto salvo il risarcimento del danno.

Questa particolare tutela previdenziale è quindi oggi estesa anche agli iscritti alla gestione separata

- LA SORDOCECITA’ è una disabilità unica

Ora la sordocecità è considerata una disabilità unica.

Lo ha stabilito la legge 107/2010 a tutela dei diritti delle persone sordocieche.

A scomparire non è soltanto la distinzione tra le parole – sordo e cieco – ma soprattutto la considerazione univoca delle due minorazioni: la sordità e la cecità civile.

Coloro che alla data del 14 luglio 2010, giorno di entrata in vigore della legge, erano già titolari delle indennità e prestazioni di sordità e cecità civile avranno l’unificazione dei due trattamenti, gli altri percepiranno direttamente in forma unificata le indennità a loro spettanti.

L’accertamento della sordocecità viene effettuato in unica visita dalla ASL competente, e il verbale di accertamento viene sottoposto alle verifica delle competenti commissioni provinciali Inps.

L’interessato dovrà presentare domanda sia per chiedere l’accertamento unificato delle minorazioni sia per l’erogazione delle provvidenze economiche unificate, nonché in occasione di eventuali revisioni.

Sono previsti interventi per l’integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche e specifiche forme di assistenza individuali dalle Regioni, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Uilveglie,  27 ottobre 2010

 

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