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SISTEMA ELETTORALE
e NOTIZIE UTILI
IL PARLAMENTO
Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati (Montecitorio)
e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama).
La Camera dei deputati è composta da 630 deputati eletti dal
popolo. Di questi, dodici sono eletti nella circoscrizione estero, gli
altri 618 in Italia.
Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori eletti dal
popolo. Di questi, sei sono eletti nella circoscrizione estero, gli
altri 309 in Italia. Ai senatori eletti vanno aggiunti i senatori a
vita, attualmente sette.
I deputati possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in
possesso dei diritti civili che hanno compiuto il diciottesimo anno
entro il 9 aprile.
Possono essere eletti alla Camera dei deputati tutti i cittadini
italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 25 anni di
età entro il giorno delle elezioni.
I senatori possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in
possesso dei diritti civili che hanno compiuto il venticinquesimo anno
entro il giorno delle elezioni.
Possono essere eletti al Senato tutti i cittadini italiani in possesso
dei diritti civili che hanno compiuto 40 anni di età entro il giorno
delle elezioni.
Il Parlamento della XV legislatura si riunirà per la prima volta venerdì
28 aprile e ogni Camera dovrà eleggere il proprio presidente.
SISTEMI
ELETTORALI: VECCHIO SISTEMA E NUOVO SISTEMA
La legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ha riformato i sistemi di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della
coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul
piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il
più alto numero di voti. Si tratta, in entrambi i casi, di un sistema
maggioritario di coalizione , con successivo riparto proporzionale dei
seggi spettanti tra le liste componenti.
Per la Camera dei Deputati, solo in Val D'Aosta, l'unico seggio
spettante alla Regione verrà attribuito col metodo maggioritario
uninominale. Per il Senato le eccezioni sono costituite, oltre che dalla
Val D'Aosta, dal Molise e dal Trentino Alto Adige. La Val D'Aosta
eleggerà l'unico senatore col sistema maggioritario semplice; il Molise
eleggerà due senatori col sistema proporzionale ma senza premio di
maggioranza, perché sono due i senatori da eleggere e non si può
disporre di un posto per il premio; il Trentino Alto Adige, mantenendo
il vecchio sistema, eleggerà sei senatori con sistema maggioritario
semplice sulla base dei vecchi collegi uninominali (l'ultimo sarà eletto
in base al recupero regionale dei voti non utilizzati). All'estero si
vota col proporzionale puro e col voto di preferenza per eleggere dodici
deputati e sei senatori.
Vecchio
sistema
Sono stati abrogati i sistemi elettorali misti, introdotti nel 1993 e
applicati nelle elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre
quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti
nell'ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a
maggioranza relativa dei voti, mentre il restante quarto costituiva la
quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26
circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero
superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle
regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d'Aosta e del
Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano
assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali). Per la
Camera, l'elettore disponeva di due distinte schede di votazione (per la
parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per il Senato,
invece, il voto veniva espresso su un'unica scheda, in favore di uno dei
candidati del collegio e i voti di tutti i candidati perdenti erano
destinati al recupero proporzionale su base regionale.
COME SI
VOTA CON IL NUOVO SISTEMA
L'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera
ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli
delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o
nella regione.
Per l'elezione della Camera l'elettore esprime il voto tracciando, sulla
parte interna della scheda, con la matita che gli viene consegnata dal
seggio, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il
contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per la Valle
D'Aosta).
Per l'elezione del Senato, il voto si esprime tracciando, sulla relativa
scheda, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
che contiene il contrassegno della lista prescelta (o del candidato, per
quanto riguarda le regioni Valle d´Aosta e Trentino Alto Adige).
Non è possibile manifestare “voto di preferenza” per candidati;
la lista è, infatti, “bloccata”: i nomi sono cioè presentati in un
ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della
coalizione di cui la lista fa parte.
Riparto
dei seggi per l'elezione della Camera
Il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva
attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le
coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre
elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del
totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi
il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal
caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una
regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la
lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali).
Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano
ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste
collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto
singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze
linguistiche (sempre purché abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti
validi nella propria circoscrizione).
Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti
complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della
Circoscrizione estero e del seggio della Valle D'Aosta, attribuito con
metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale
dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al
termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole
abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento
dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340
seggi) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la
maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla
ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste
singole.
I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano
nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono
ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e
la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle
liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le
caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata
la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul
piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto
alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle
singole liste.
Riparto
dei seggi per l'elezione del Senato
Per l'elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua
esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che
ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste
singole che raggiungano l'8 per cento (comprese le liste che abbiano
tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse).
Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei
seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula
proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.
Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto
la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della
regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o
lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento
dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.
I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste
collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più
alti resti).
A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano
conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.
Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le
regioni: per Valle d'Aosta, Molise e Trentino - Alto Adige sono previste
alcune discipline specifiche. La Valle d'Aosta elegge l'unico senatore
con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori
spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo
maggioritario. Il Trentino - Alto Adige conserva il precedente sistema
elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario
semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di
Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre
1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale
dei diversi gruppi linguistici); l'ultimo senatore è eletto in base al
recupero regionale dei voti non utilizzati.
La formula, in generale, si applica determinando innanzitutto il
“quoziente elettorale”, corrispondente alla parte intera risultante
dalla divisione del totale dei voti validi delle formazioni ammesse per
il numero dei seggi da assegnare; e, successivamente, dividendo la cifra
elettorale di ciascuna formazione per il quoziente così ottenuto. Al
termine di tali operazioni, i seggi non ancora attribuiti sono assegnati
secondo l'ordine dei resti (cioè, del numero di voti eccedenti i
quozienti interi).
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