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SISTEMA ELETTORALE e  NOTIZIE UTILI

 

  IL PARLAMENTO 

Il Parlamento è composto da due Camere: la Camera dei deputati (Montecitorio) e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama).

La Camera dei deputati è composta da 630 deputati eletti dal popolo. Di questi, dodici sono eletti nella circoscrizione estero, gli altri 618 in Italia.
Il Senato della Repubblica è composto da 315 senatori eletti dal popolo. Di questi, sei sono eletti nella circoscrizione estero, gli altri 309 in Italia. Ai senatori eletti vanno aggiunti i senatori a vita, attualmente sette.

I deputati possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto il diciottesimo anno entro il 9 aprile.
Possono essere eletti alla Camera dei deputati tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 25 anni di età entro il giorno delle elezioni.

I senatori possono essere eletti da tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto il venticinquesimo anno entro il giorno delle elezioni.
Possono essere eletti al Senato tutti i cittadini italiani in possesso dei diritti civili che hanno compiuto 40 anni di età entro il giorno delle elezioni.
Il Parlamento della XV legislatura si riunirà per la prima volta venerdì 28 aprile e ogni Camera dovrà eleggere il proprio presidente.

 

SISTEMI ELETTORALI: VECCHIO SISTEMA E NUOVO SISTEMA

La legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione , con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.

Per la Camera dei Deputati, solo in Val D'Aosta, l'unico seggio spettante alla Regione verrà attribuito col metodo maggioritario uninominale. Per il Senato le eccezioni sono costituite, oltre che dalla Val D'Aosta, dal Molise e dal Trentino Alto Adige. La Val D'Aosta eleggerà l'unico senatore col sistema maggioritario semplice; il Molise eleggerà due senatori col sistema proporzionale ma senza premio di maggioranza, perché sono due i senatori da eleggere e non si può disporre di un posto per il premio; il Trentino Alto Adige, mantenendo il vecchio sistema, eleggerà sei senatori con sistema maggioritario semplice sulla base dei vecchi collegi uninominali (l'ultimo sarà eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati). All'estero si vota col proporzionale puro e col voto di preferenza per eleggere dodici deputati e sei senatori.


Vecchio sistema

Sono stati abrogati i sistemi elettorali misti, introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell'ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti, mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d'Aosta e del Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali). Per la Camera, l'elettore disponeva di due distinte schede di votazione (per la parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per il Senato, invece, il voto veniva espresso su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio e i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale su base regionale.


COME SI VOTA CON IL NUOVO SISTEMA

L'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione.

Per l'elezione della Camera l'elettore esprime il voto tracciando, sulla parte interna della scheda, con la matita che gli viene consegnata dal seggio, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per la Valle D'Aosta).

Per l'elezione del Senato, il voto si esprime tracciando, sulla relativa scheda, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (o del candidato, per quanto riguarda le regioni Valle d´Aosta e Trentino Alto Adige).

Non è possibile manifestare “voto di preferenza” per candidati; la lista è, infatti, “bloccata”: i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito.
Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.


Riparto dei seggi per l'elezione della Camera

Il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre purché abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).

Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle D'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.

I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.
I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.

 

Riparto dei seggi per l'elezione del Senato

Per l'elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l'8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse).

Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.

Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.

I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti).

A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni: per Valle d'Aosta, Molise e Trentino - Alto Adige sono previste alcune discipline specifiche. La Valle d'Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino - Alto Adige conserva il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici); l'ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.

La formula, in generale, si applica determinando innanzitutto il “quoziente elettorale”, corrispondente alla parte intera risultante dalla divisione del totale dei voti validi delle formazioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare; e, successivamente, dividendo la cifra elettorale di ciascuna formazione per il quoziente così ottenuto. Al termine di tali operazioni, i seggi non ancora attribuiti sono assegnati secondo l'ordine dei resti (cioè, del numero di voti eccedenti i quozienti interi).