Pagina a cura di Antonio De Benedittis

Atto Notarile Fondazione "Monte delle Orfane"

 

SCIPIONE MONACO – Benefattore

(Sec.XVI-XVII)

Cittadino  vegliese vissuto a cavallo dei secoli XVI e XVII; di lui si conosce ben poco. Le poche notizie conosciute sono contenute nel suo ultimo testamento del 1608;  dalla lettura del documento  apprendiamo che aveva due soli figli: Angelo e Antonio Monaco,  e alcuni  nipoti, figli di Stefano Durso suo fratello uterino deceduto.

     Scipione Monaco apparteneva ad una famiglia molto facoltosa; tra le numerose proprietà possedute vi era anche la Masseria Lupomonaco appartenuta ad un Lupus Monaco, donata alle Monache Cappuccinelle di Lecce e da queste venduta  il 23 agosto 1749 al canonico Francesco Saverio Sternatia di Veglie; nel 1790 Pietro Sternatia, nipote  del Canonico Francesco Saverio, la vende per 3200 ducati al dottore fisico Pietro Quarta, suo cognato; agli inizi del XIX secolo la Masseria viene acquistata da Angelo Granito Principe di Belmonte che l’assegna in dote alla figlia Francesca sposata  al barone Giuseppe Malfatti di Montetretto, i cui eredi la detengono tuttora.

     Tuttavia Scipione Monaco (al quale è intitolata la prima traversa a destra sulla via per Leverano, subito dopo la Chiesa di San Rocco), viene ricordato per la fondazione dell’omonimo  “Monte delle Orfane”,  istituzione benefica che aveva  lo scopo di maritare, annualmente, con i  proventi delle sue cospicue rendite, un certo numero di orfane della terra di Veglie, con precedenza però per le sue consanguinee.

     La gestione del Monte delle Orfane, in origine, stante anche la volontà del testatore, viene  affidata ai priori e agli arcipreti; a questi  subentrarono, prima  il Consiglio generale degli Ospizi, poi la Congregazione di Carità ed infine gli Enti comunali di assistenza; con  la soppressione degli Enti comunali di assistenza, avvenuta nel 1972,   le funzioni  in materia di assistenza e beneficenza vengono  trasferite ai Comuni; da questo momento si perde ogni traccia delle proprietà del Monte delle Orfane di Scipione Monaco; l’istituzione, giuridicamente, è ancora esistente.

     Al momento della soppressione dell’ECA,  le Opere Pie a Veglie erano 4: “Monte delle orfane di Scipione Monaco”, “Ospedale”, “Santissimo  Rosario” e “San Filippo Neri”.

     La fondazione  del Monte avviene  il 26 aprile 1608 mediante  atto pubblico rogato per Notar  Giovanni Nicolas di Brindisi;  il documento, trascritto integralmente qui di seguito,  contiene,  tra l’altro,  alcune  notizie interessanti  riguardanti la Chiesa del Convento e il nome della Madonna.

     Dice il testatore:

“”Item lascia alla Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del Convento di San Francesco d’Assisi altri ducati 25 con peso di celebrare ogni anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua nell’altare privilegiato essendocene, et non ci n’essendo, dove a loro piacerà. “”

     La cosa interessante riscontrata  è  che quando il testatore dà disposizioni per la celebrazione delle messe all’altare privilegiato, se ci sarà, o in qualsiasi altro altare se non ci sarà quello privilegiato, fa intendere chiaramente che nel 1608,  la Chiesa del Convento  è  in costruzione.

     Altra notizia interessante riscontrata è l’indicazione del vero  nome della Madonna  “Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del Convento di San Francesco d’Assisi”,  senza riferimento alcuno, giustamente, al nome “Favana”;  questo appellativo, attribuito nel   1735 dal plateario frate Domenico Simone,  è frutto della fervida fantasia  del frate  e non ha niente a che vedere con i miracoli attribuiti alla Madonna per la guarigione degli infermi affetti dal male della fava (fauvismo). 

Antonio De Benedittis

Notizie su Scipione Monaco

Atto Notarile Fondazione Monte delle Orfane


 

 

 

 

 

Notizie su Scipione Monaco

ATTO DI FONDAZIONE DEL

MONTE DELLE ORFANE DI “SCIPIONE MONACO”

Disposizione testamentaria

(Archivio di Stato di Brindisi - Fondo Notarile - Sezione Archivi non statali - Sezione Protocolli - Notaio Giovanni Nicolas,  Anno 1608, Vol. 36  Inv. III — B.1.1.)

 (26 aprile 1608)

Die 26 mensis Aprilis sexte Indictionis 1608 Brundusii, Nos Joseph Prudente de Brundusii regius ad vitam ad contractus Judex, Joannes Nicolas de eodem Brundusio pubblicus ac regia autoritate Notarius etc... .Costantinus, Jacobus Costantius, Leonardus Alojsius, Vittorius Paschale, Petrus Pilante, Fulvius Orlandinus, et Jacobus Alojsius  -

Fatemur etc qualiter eodem supradicto die adiens nostra presentiam Scipio Monacus de Terra Velie, qui considerans statum fragilem et caducum humanae natura, et quod nil certius hora ipsius mortis, timens ne, quod absit, decedat intestatus et, inter haeredes et successores suos oriantur lites et discordie, decrevit et in sua acie mentis duxit, modo utens recta valetudine, hoc presens suum ultimum nuncupatinum sine scriptis facere testamentum, prout sponte et voluntarie coram nobis fecit tenoris seguentis videlicet.

In primis esso testatore humilmente raccomanda l’anima sua all’onnipotente Iddio, alla Beata Vergine ed a tutti Santi et Sante pregandoli per il perdono dei suoi peccati.

ltem pro malis oblatis et rebus incertis reliquit Illustrissimo Brundusino tarenum unum.

Et quia caput et principium cuiuslibet testamenti est heredis institutio sine qua testamentum redditur nullum, Ideo presenti die dictus Scipio non vi, dolo etc et omni meliori via etc instituit, fecit et ordinavit, ac suo proprio ore elexit et nominavit in suos heredes universales et particulares Antonium Monacum, Angelum Monaco et fihios et heredes quondam Stefani Durso eius fratris uterini qui succedere possint et valeant pro equali portione videlicet Antonius pro una portione, Angelus pro alia portione et dicte fihie et heredes quondam Stefani pro alia portione, in omnibus suis bonis mobilibus et stabilibus,  Juribus, actionibus etc, argento, auro, et in tota eius hereditate preter ad infrascripta legata videlicet.

Item vole, ordina et comanda, che seguta sua morte da la sua heredità restino ducati 550 di capitale de li censi che possede per monte di pietà che de l’annue intrate di quelli se ne maritano ogn’anno tante orfane e consanguinee di esso testatore, così di linea mascolina come femmina, et non essendonoci sue consanguinee né de l’una, né de l’altra linea, altre orfane di detta Terra di Veglie, che siano povere et honorate, il quale monte vole esso testatore che sia stabile et fermo in perpetuum et si administri per gli archipreiti presenti et futuri di Veglie, et per li priori anco presenti et futuri de la Venerabile Confraternita del Santissimo Sacramento di detta Terra, li quali vole che habbino pensiero di percepire l’intrate di detti ducati  550  ogni anno et quelli investirli nel maritaggio di tante orfane nel modo ut supra, nel quale maritaggio vole anco che ci intervenghino et ci habbino l’elettione l’istessi sopradetti suoi heredi cioè Antonio et Angelo Monaco, et che ogni volta si dotaranno le dette orfane si apponghino li patti nelle carte dotali che morendono dette orfane senza figli, o con figli et quelli non venissero ad età legittima d’anni 18, le doti si ristituiscano all’istesso Monte per maritarne di quelle orfane, o vero non essendovene in quel tempo di maritarsi si convertano in capitali di detto Monte et con l’intrate di quelle anco se ne maritano orfane nel modo ut supra, et suitendonosi alcune quantità de li detti ducati 550 di capitale quandocumque li detti suiti si faccino per li sopradefti Archipreiti et priori, Antonio et Angelo administratori di detto Monte et per essi anco le quantità suitaranno s’investano in altre compere di censi securi li quali stiano per il detto Monte per maritarnosi orfane nel modo ut supra, et cosi s’osservi in perpetuum per l’anima sua.

Item lascia jure legati etc al Venerabile Convento di San Francisco di Paula de la detta Città di Brindisi, ducati 25 con peso di celebrare ogni anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua.

Item lascia alla Venerabile Confraternita del Santissimo Rosario della detta Terra di Veglie altri ducati 25, con peso anco di celebrare per l’anima sua ogn’anno in perpetuum, una messa il mese.

Item lascia alla Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del Convento di San Francesco d’Assisi altri ducati 25 con peso di celebrare ogni anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua nell’altare privilegiato essendocene, et non ci n’essendo, dove a loro piacerà.

Item vole che morendo in Brindisi sia sepelito nella Chiesa di San Francesco di Paula di detta Città, ma morendo in Veglie nella Chiesa Maggiore.

Item vole che l’orfane s’haveranno da maritare da l’intrate di detto Monte siano di questo modo videlicet le consanguinee d’esso testatore siano senza madre et con padre, o senza padre et con madre, o senza madre et senza padre, o con madre et padre, purché la figliola sia povera, che non si possi da li suoi padre et madre maritare, et in difetto de le sue consanguinee nel modo ut supra, subentrino l’estranee che siano senza madre et senza padre, povere et vergini, o vero in difetto de le predette con padre et senza madre, o con madre et senza padre, o con padre et madre purché siano povere et vergini; verum succedendo il caso che non vi fusse orfana in detta Terra di Veglie che habbi alcune de le condizioni sopradette, l’annue intrate di detti ducati 550 di quelli anni, succederà tal caso s’ncorporino ogni volta al Capitale di detto Monte, et quello si aumenti per maritarnosi dal’intrade orfane nel modo ut supra quando ce ne saranno.

Et han dixit esse suam ultimam et indubitatam volontatem quam valere voluit jure testamenti, et se jure testamenti non valeret, valere voluit et mandavit jure legati seu jure codicillorum, seu donationis causa mortis distributionis Episcopale etc et omni alia meliori via etc. Cassans etc omnia alia testamenta etc. etiam ad causas pias, et voluit quod quilibet sibi quocumque jure succedens sine ex presentis testamenti vigore sine ab intestato tantum et debeat hoc praesens testamentum et contenta in eo adunque ad implere iuxtam sui seriem etc. et  quod de legatis et contentis in eo non possit aliquid detrahi vel defalcari jure nature, ratione falcidie, aut trabellionica, aut pro debiti bonorum subsidio etc. De quibus omnibus etc, requisivit nos, nos autem. Unde.

 

 

Notizie su Scipione Monaco

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