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Pagina a cura di Antonio De Benedittis
SCIPIONE MONACO – Benefattore (Sec.XVI-XVII) Cittadino vegliese vissuto a cavallo dei secoli XVI e XVII; di lui si conosce ben poco. Le poche notizie conosciute sono contenute nel suo ultimo testamento del 1608; dalla lettura del documento apprendiamo che aveva due soli figli: Angelo e Antonio Monaco, e alcuni nipoti, figli di Stefano Durso suo fratello uterino deceduto. Scipione Monaco apparteneva ad una famiglia molto facoltosa; tra le numerose proprietà possedute vi era anche la Masseria Lupomonaco appartenuta ad un Lupus Monaco, donata alle Monache Cappuccinelle di Lecce e da queste venduta il 23 agosto 1749 al canonico Francesco Saverio Sternatia di Veglie; nel 1790 Pietro Sternatia, nipote del Canonico Francesco Saverio, la vende per 3200 ducati al dottore fisico Pietro Quarta, suo cognato; agli inizi del XIX secolo la Masseria viene acquistata da Angelo Granito Principe di Belmonte che l’assegna in dote alla figlia Francesca sposata al barone Giuseppe Malfatti di Montetretto, i cui eredi la detengono tuttora. Tuttavia Scipione Monaco (al quale è intitolata la prima traversa a destra sulla via per Leverano, subito dopo la Chiesa di San Rocco), viene ricordato per la fondazione dell’omonimo “Monte delle Orfane”, istituzione benefica che aveva lo scopo di maritare, annualmente, con i proventi delle sue cospicue rendite, un certo numero di orfane della terra di Veglie, con precedenza però per le sue consanguinee. La gestione del Monte delle Orfane, in origine, stante anche la volontà del testatore, viene affidata ai priori e agli arcipreti; a questi subentrarono, prima il Consiglio generale degli Ospizi, poi la Congregazione di Carità ed infine gli Enti comunali di assistenza; con la soppressione degli Enti comunali di assistenza, avvenuta nel 1972, le funzioni in materia di assistenza e beneficenza vengono trasferite ai Comuni; da questo momento si perde ogni traccia delle proprietà del Monte delle Orfane di Scipione Monaco; l’istituzione, giuridicamente, è ancora esistente. Al momento della soppressione dell’ECA, le Opere Pie a Veglie erano 4: “Monte delle orfane di Scipione Monaco”, “Ospedale”, “Santissimo Rosario” e “San Filippo Neri”. La fondazione del Monte avviene il 26 aprile 1608 mediante atto pubblico rogato per Notar Giovanni Nicolas di Brindisi; il documento, trascritto integralmente qui di seguito, contiene, tra l’altro, alcune notizie interessanti riguardanti la Chiesa del Convento e il nome della Madonna. Dice il testatore: “”Item lascia alla Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del Convento di San Francesco d’Assisi altri ducati 25 con peso di celebrare ogni anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua nell’altare privilegiato essendocene, et non ci n’essendo, dove a loro piacerà. “” La cosa interessante riscontrata è che quando il testatore dà disposizioni per la celebrazione delle messe all’altare privilegiato, se ci sarà, o in qualsiasi altro altare se non ci sarà quello privilegiato, fa intendere chiaramente che nel 1608, la Chiesa del Convento è in costruzione. Altra notizia interessante riscontrata è l’indicazione del vero nome della Madonna “Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del Convento di San Francesco d’Assisi”, senza riferimento alcuno, giustamente, al nome “Favana”; questo appellativo, attribuito nel 1735 dal plateario frate Domenico Simone, è frutto della fervida fantasia del frate e non ha niente a che vedere con i miracoli attribuiti alla Madonna per la guarigione degli infermi affetti dal male della fava (fauvismo). Antonio De Benedittis
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(26 aprile 1608) Die
26 mensis Aprilis sexte Indictionis 1608 Brundusii, Nos Joseph Prudente
de Brundusii regius ad vitam ad contractus Judex, Joannes Nicolas de
eodem Brundusio pubblicus ac regia autoritate Notarius etc... .Costantinus,
Jacobus Costantius, Leonardus Alojsius, Vittorius Paschale, Petrus
Pilante, Fulvius Orlandinus, et Jacobus Alojsius - Fatemur
etc qualiter eodem supradicto die adiens nostra presentiam Scipio
Monacus de Terra Velie, qui considerans statum fragilem et caducum
humanae natura, et quod nil certius hora ipsius mortis, timens ne, quod
absit, decedat intestatus et, inter haeredes et successores suos
oriantur lites et discordie, decrevit et in sua acie mentis duxit, modo
utens recta valetudine, hoc presens suum ultimum nuncupatinum sine
scriptis facere testamentum, prout sponte et voluntarie coram nobis
fecit tenoris seguentis videlicet. In
primis esso testatore humilmente raccomanda l’anima sua
all’onnipotente Iddio, alla Beata Vergine ed a tutti Santi et Sante
pregandoli per il perdono dei suoi peccati. ltem
pro malis oblatis et rebus incertis reliquit Illustrissimo Brundusino
tarenum unum. Et
quia caput et principium cuiuslibet testamenti est heredis institutio
sine qua testamentum redditur nullum, Ideo presenti die dictus Scipio
non vi, dolo etc et omni meliori via etc instituit, fecit et ordinavit,
ac suo proprio ore elexit et nominavit in suos heredes universales et
particulares Antonium Monacum, Angelum Monaco et fihios et heredes
quondam Stefani Durso eius fratris uterini qui succedere possint et
valeant pro equali portione videlicet Antonius pro una portione, Angelus
pro alia portione et dicte fihie et heredes quondam Stefani pro alia
portione, in omnibus suis bonis mobilibus et stabilibus, Juribus,
actionibus etc, argento, auro, et in tota eius hereditate preter ad
infrascripta legata videlicet. Item
vole, ordina et comanda, che seguta sua morte da la sua heredità
restino ducati 550 di capitale de li censi che possede per monte di pietà
che de l’annue intrate di quelli se ne maritano ogn’anno tante
orfane e consanguinee di esso testatore, così di linea mascolina come
femmina, et non essendonoci sue consanguinee né de l’una, né de
l’altra linea, altre orfane di detta Terra di Veglie, che siano povere
et honorate, il quale monte vole esso testatore che sia stabile et fermo
in perpetuum et si administri per gli archipreiti presenti et futuri di
Veglie, et per li priori anco presenti et futuri de la Venerabile
Confraternita del Santissimo Sacramento di detta Terra, li quali vole
che habbino pensiero di percepire l’intrate di detti ducati 550
ogni anno et quelli investirli nel maritaggio di tante orfane nel
modo ut supra, nel quale maritaggio vole anco che ci intervenghino et ci
habbino l’elettione l’istessi sopradetti suoi heredi cioè Antonio
et Angelo Monaco, et che ogni volta si dotaranno le dette orfane si
apponghino li patti nelle carte dotali che morendono dette orfane senza
figli, o con figli et quelli non venissero ad età legittima d’anni
18, le doti si ristituiscano all’istesso Monte per maritarne di quelle
orfane, o vero non essendovene in quel tempo di maritarsi si convertano
in capitali di detto Monte et con l’intrate di quelle anco se ne
maritano orfane nel modo ut supra, et suitendonosi alcune quantità de
li detti ducati 550 di capitale quandocumque li detti suiti si faccino
per li sopradefti Archipreiti et priori, Antonio et Angelo
administratori di detto Monte et per essi anco le quantità suitaranno
s’investano in altre compere di censi securi li quali stiano per il
detto Monte per maritarnosi orfane nel modo ut supra, et cosi
s’osservi in perpetuum per l’anima sua. Item
lascia jure legati etc al Venerabile Convento di San Francisco di Paula
de la detta Città di Brindisi, ducati 25 con peso di celebrare ogni
anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua. Item
lascia alla Venerabile Confraternita del Santissimo Rosario della detta
Terra di Veglie altri ducati 25, con peso anco di celebrare per
l’anima sua ogn’anno in perpetuum, una messa il mese. Item
lascia alla Santissima Madonna di Veglie de la Chiesa de padri del
Convento di San Francesco d’Assisi altri ducati 25 con peso di
celebrare ogni anno in perpetuum una messa il mese per l’anima sua
nell’altare privilegiato essendocene, et non ci n’essendo, dove a
loro piacerà. Item
vole che morendo in Brindisi sia sepelito nella Chiesa di San Francesco
di Paula di detta Città, ma morendo in Veglie nella Chiesa Maggiore. Item
vole che l’orfane s’haveranno da maritare da l’intrate di detto
Monte siano di questo modo videlicet le consanguinee d’esso testatore
siano senza madre et con padre, o senza padre et con madre, o senza
madre et senza padre, o con madre et padre, purché la figliola sia
povera, che non si possi da li suoi padre et madre maritare, et in
difetto de le sue consanguinee nel modo ut supra, subentrino
l’estranee che siano senza madre et senza padre, povere et vergini, o
vero in difetto de le predette con padre et senza madre, o con madre et
senza padre, o con padre et madre purché siano povere et vergini; verum
succedendo il caso che non vi fusse orfana in detta Terra di Veglie che
habbi alcune de le condizioni sopradette, l’annue intrate di detti
ducati 550 di quelli anni, succederà tal caso s’ncorporino ogni volta
al Capitale di detto Monte, et quello si aumenti per maritarnosi dal’intrade
orfane nel modo ut supra quando ce ne saranno. Et
han dixit esse suam ultimam et indubitatam volontatem quam valere voluit
jure testamenti, et se jure testamenti non valeret, valere voluit et
mandavit jure legati seu jure codicillorum, seu donationis causa mortis
distributionis Episcopale etc et omni alia meliori via etc. Cassans etc
omnia alia testamenta etc. etiam ad causas pias, et voluit quod quilibet
sibi quocumque jure succedens sine ex presentis testamenti vigore sine
ab intestato tantum et debeat hoc praesens testamentum et contenta in eo
adunque ad implere iuxtam sui seriem etc. et quod de legatis et
contentis in eo non possit aliquid detrahi vel defalcari jure nature,
ratione falcidie, aut trabellionica, aut pro debiti bonorum subsidio
etc. De quibus omnibus etc, requisivit nos, nos autem. Unde.
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